Confronto mutuo: come verificare un tasso usuraio e controllare il proprio mutuo

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Il tasso di interesse applicato a un finanziamento è lo strumento che ci permette di sapere quanto andremo a pagare alla fine del rimborso, restituendo oltre al capitale gli interessi più le spese. Tuttavia può accadere che un istituto di credito applichi un tasso al di sopra della cosiddetta soglia di usura. Che cosa vuol dire? La Banca d’Italia stabilisce periodicamente che il tasso di interesse applicato da una banca o una società finanziaria a ogni tipologia di finanziamento non può superare una certa soglia di mercato, per tutelare gli utenti da oneri e commissioni troppo gravose. Grazie agli strumenti on line a nostra disposizione possiamo verificare un tasso usuraio e controllare il mutuo sottoscritto, ed eventualmente fare un reclamo per ripristinare una situazione di legalità.

Il tasso di usura

La Banca d’Italia pubblica ogni trimestre i tassi medi delle operazioni di finanziamento per la definizione del cosiddetto tasso usuraio. Tale valore prende il nome di TEGM, acronimo che sta ad indicare il Tasso Effettivo Globale Medio degli interessi praticati dall’intero circuito bancario e finanziario italiano. Questi tassi medi comprendono spese e commissioni ma non la commissione di massimo scoperto, e secondo quanto prescrive l’art.2 della legge 108/1996

i tassi rilevati devono essere aumentati al massimo della metà, e il tasso di usura definisce pertanto il livello massimo di aumento oltre il quale si configura appunto il reato di usura. Se per esempio il tasso medio dei mutui a tasso fisso in un determinato trimestre è al 5 per cento, il tasso di usura per lo stesso trimestre sarà del 7,5 per cento.

Dal 14 maggio 2011 è stata introdotto un nuovo metodo di calcolo del tasso di usura, per cui il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è stimato aumentando del 25 per cento il TEGM, a cui aggiungere al valore ottenuto un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso di usura e il tasso medio non può pertanto essere superiore a otto punti percentuali. Riprendendo l’esempio precedente relativo ad un TEGM del 5 per cento per il mutuo a tasso fisso, la determinazione del tasso usuraio sarà uguale a 10,25 per cento (5+1,25+4, dove 1,25 è appunto il 25 per cento di 5).

Controllare il mutuo

Nel proprio contratto di mutuo è allegato il prospetto finanziario comprendente i tassi di interesse applicati e la determinazione degli importi con le varie rate, comprendenti le quote capitale e quote interessi in successione. I tassi di interesse sono

  • TAN – Il Tasso Annuo Nominale che indica in valore percentuale gli interessi applicati al capitale
  • TAEG – Il Tasso Annuo Effettivo Globale che indica in valore percentuale l’insieme delle spese correlate al finanziamento erogato

Questi valori sono molto importanti in generale per fare un confronto mutui ed individuare il tasso più competitivo sul mercato, ma sono utili anche per controllare il proprio mutuo sottoscritto. Infatti in Rete abbiamo dei calcolatori per il tasso usuraio, per cui basta inserire il valore richiesto per sapere se il tasso applicato possa essere più alto del tasso soglia ai fini dell’usura

Applicazione tasso usuraio: cosa fare?

In base a quanto stabilisce la normativa vigente, i tassi di un finanziamento come un prestito personale o un mutuo che superano il tasso usuraio sono considerati come non apposti, per cui a fronte di opportuna segnalazione e riconoscimento di un valore superiore alla soglia di usura, viene applicato il TAEG corrispondente al tasso nominale minimo dei Bot annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. La giurisprudenza in materia recita all’art. 644 del Codice Penale

che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito“. Questo vuol dire che per calcolare il tasso effettivamente applicato in un’operazione di finanziamento come il mutuo si deve tenere conto sia del TAN che del TAEG.

Il problema per l’utente e far riconoscere le proprie ragioni davanti al contratto sottoscritto. Davanti a un tasso di tipo usuraio la prima mossa è fare reclamo al proprio istituto di credito o società finanziaria, tuttavia non è detto affatto che l’ente erogatore corregga il tasso al ribasso secondo quanto prescritto dalla normativa. Per cui il passo successivo è rivolgersi all’Arbitro bancario e finanziario, che dovrebbe sollecitare l’istituto finanziatore a rivedere il tasso secondo le norme vigenti, ma capita sovente che l’Arbitro dia torto all’utente. A quel punto, se l’Arbitro dovesse esprimere un giudizio negativo, la mossa che resta al mutuatario è rivolgersi all’Autorità giudiziaria con una perizia econometrica che viene eseguita da organismi specializzati.

Usura sopravvenuta

La questione diventa infatti ben più complessa nel momento in cui il tasso di usura non è quello applicato fin da subito al contratto di mutuo, ma nella fase successiva. Si parla in gergo di tasso di usura sopravvenuta, che si verifica in seguito all’abbassamento delle soglie del tasso usuraio da parte della Banca d’Italia. In tale frangente

non è possibile richiedere l’annullamento o la restituzione degli interessi “illegittimi”, per cui bisogna ricorrere a un calcolo molto complicato per verificare il quantitativo di interessi in eccesso, motivo per cui spesso si arriva a contenziosi legali.

Anatocismo e usura

Un aspetto che vogliamo in ultimo analizzare è ciò che riguarda l’anatocismo legato al tasso di usura. Dietro questa parola complicata anche da pronunciare, anatocismo, abbiamo semplicemente una produzione di interessi su interessi scaduti aggiunti al capitale. Il confine tra anatocismo e usura può essere molto sottile ma

l’art.1283 del codice civile ha disciplinato l’anatocismo entro confini molto precisi, per cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo a partire dal giorno della domanda giudiziaria oppure per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza. Inoltre a partire dal 2014 è stato fatto sostanziale divieto di anatocismo bancario, salvo ove dichiarato nel contratto sottoscritto dal cliente e in ogni caso  la somma dei tassi di interesse del mutuo e dei tassi di mora non può superare la soglia di usura stabilita.

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